Dal 1° luglio 2021 una nuova disposizione ARERA permetterà di effettuare una richiesta unica per voltura e cambio fornitore dell’energia elettrica, con un unico modello
Tra il 1° luglio e il 30 settembre di quest’anno, i clienti del servizio elettrico che dovessero cambiare il nome dell’intestatario sul contratto luce e, contestualmente, cambiare anche il gestore del servizio di fornitura dell’energia elettrica, potranno presentare un’unica domanda al fornitore scelto. Il nuovo modello di richiesta unica per la voltura e il cambio del gestore del servizio elettrico varrà anche per la sola voltura, da presentare al fornitore già attivo sull’utenza interessata. La norma entrerà in vigore da luglio solo per le piccole imprese in regime di Servizio a Tutele Graduali, mentre dall’autunno (1° ottobre) il provvedimento dell’ARERA riguarderà tutti i clienti del servizio elettrico, che siano clienti domestici, imprese, associazioni o condomini.
Cosa cambia con la richiesta unica per voltura e switching
Come indicato dalla stessa Autorità per l’energia in un comunicato stampa di aprile, il provvedimento punta a stimolare la concorrenza e semplificare le procedure di passaggio per gli utenti, che sino alla fine di giugno dovranno seguire il vecchio procedimento in due passaggi. Attualmente, infatti, chi cambia casa e trova un’utenza già attiva, prima di cambiare fornitore deve prima fare richiesta di voltura, aspettare che le pratiche siano concluse, e solo in seguito fare richiesta di switching. Mediamente, la sola pratica della voltura porta via almeno 4 giorni lavorativi, salvo intoppi. Aggiungendo i giorni festivi e i tempi tecnici minimi per effettuare un cambio fornitore, il passaggio completo necessita di almeno due settimane.

Con i nuovi moduli per voltura e cambio fornitore, i tempi minimi per effettuare il passaggio completo si accorciano a 3 giorni lavorativi per quanto riguarda la risposta dell’operatore scelto, che deve obbligatoriamente comunicare se la richiesta di modifica è stata accolta o respinta. In caso di accettazione, il nuovo fornitore di energia elettrica dovrà effettuare la voltura entro 5 giorni (lavorativi) dalla presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l’utente potrà rivolgersi a un altro fornitore luce del Mercato libero, a un esercente del Servizio di Ultima Istanza o del Servizio a Tutele Graduali.
Il fornitore luce può rifiutare la richiesta di voltura?
L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente, indica diversi motivi per i quali un fornitore ha diritto di rifiutare un nuovo cliente che fa richiesta di cambio nominativo in un contratto già attivo presso il venditore o che richiede di passare al nuovo gestore da uno precedente. In generale, in tutti i sistemi di fornitura dell’energia elettrica (cioè Mercato Libero, Maggior Tutela o altri sistemi di Tutela), il gestore del servizio può respingere a richiesta in mancanza dei documenti necessari che attestino il diritto del nuovo utente a fare il cambio.
Ad esempio, la mancanza di un “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”, come un atto di proprietà, di successione, di acquisto, o un contratto di affitto o di usufrutto regolari, e quindi l’impossibilità di dimostrare che si ha il diritto di gestire l’utenza luce, porterà al rifiuto della domanda di voltura o cambio fornitore.
Nel Mercato Libero è inoltre possibile vedersi rifiutare il passaggio al nuovo operatore in caso di morosità o di frequenti passaggi a un nuovo operatore negli ultimi 12 mesi. In questi casi, il fornitore può rifiutare il nuovo cliente perché non ritiene conveniente o sicuro intraprendere un rapporto commerciale con il richiedente. Il fornitore può accettare con riserva, in caso di morosità, a patto che il nuovo cliente ripaghi i debiti ai vecchi gestori. In caso contrario l’utente verrà preso in carico dal Sistema di Maggior Tutela o di Salvaguardia, per quanto riguarda la fornitura elettrica.