Dal 1° ottobre 2021 è possibile effettuare la voltura con cambio fornitore (switching) per tutti gli utenti domestici. Già dal 1° luglio dello stesso anno una disposizione ARERA aveva permesso alle piccole imprese in regime di Servizio a Tutele Graduali di effettuare una richiesta unica per il cambio del nominativo sul contratto di fornitura dell’energia e il cambio del fornitore stesso. Vediamo in cosa consiste e quali sono i costi.
Sommario
Cos’è una voltura
La voltura è il cambio dell’intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica o gas di un’utenza attiva. Si effettua senza interruzione del servizio ed è una pratica puramente amministrativa, e va richiesta al fornitore di energia elettrica e gas naturale che serve attualmente l’utenza interessata. Ci sono diversi tipi di pratica (voltura ordinaria, voltura mortis causa) che si applicano in situazioni differenti.
Ordinaria o Mortis Causa?
Si effettua una voltura mortis causa solo in caso di morte del precedente intestatario del contratto. Il passaggio a un nuovo utente è obbligatorio, a meno che non si intenda richiedere il distacco. Solitamente è il familiare più stretto del defunto a fare il cambio del nominativo sul contratto. Se si vuole fare il cambio intestazione di un contratto domestico residente, l’erede deve avere già la residenza a quell’indirizzo. In caso contrario il contratto verrà modificato come utenza domestica non residente.
Se invece il cambio d’intestazione non viene effettuato da un familiare o da una persona legalmente riconosciuta come congiunto, si parlerà di voltura umana o subentro totale. Qual è la differenza? Nel caso in cui la pratica venisse eseguita da un congiunto non verranno addebitati costi di voltura, in caso contrario il disbrigo della pratica dovrà seguire le tariffe riportate per la voltura ordinaria. Per legge è possibile continuare a sottostare allo stesso contratto firmato dal defunto, con le stesse clausole e agevolazioni, come la titolarità della caparra eventualmente versata dal precedente intestatario che passerà al nuovo utente. Altrimenti, dal 1° ottobre 2001, è possibile fare una voltura con cambio fornitore.

Cos’è lo switching o cambio fornitore
Con il termine switching si indica l’applicazione del diritto di recesso su un contratto per effettuare un cambio del venditore del servizio di energia elettrica e gas naturale. È una procedura semplice e solitamente non prevede costi di nessun tipo, tuttavia eventuali costi aggiuntivi possono essere applicati in caso di mancato rispetto del contratto precedentemente firmato. Il cambio del fornitore luce o gas può avvenire all’interno del mercato libero dell’energia, ed ogni utente è libero di scegliere l’azienda che preferisce, per costi o altri vantaggi offerti dal venditore del servizio.
Nell’effettuare il cambio, il cliente deve stipulare un contratto di fornitura con un venditore diverso da quello attivo sull’utenza, che verrà delegato per recedere a suo nome dal precedente contratto con il vecchio venditore. La nuova fornitura avrà inizio una volta che il nuovo fornitore avrà compiuto tutte le operazioni tecniche e commerciali necessarie a garantire il trasporto e la consegna dell’energia elettrica o del gas naturale al cliente senza applicare interruzioni di servizio.
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Costi e tempistiche della voltura con cambio fornitore
Dall’autunno del 2021 è possibile richiedere con un unico modulo la voltura e lo switching, senza variazioni di costi o di tempistiche, grazie al portale del Sistema Informativo Integrato che permette a venditori e distributori di comunicare in maniera veloce ed efficace i dati relativi alle utenze gestite.
Per i clienti del Mercato Libero che eseguono la voltura con cambio fornitore il contributo obbligatorio da pagare è dei soli oneri amministrativi (25,51 €), che verranno versati al distributore locale, più quanto stabilito dal contratto scelto, come un eventuale deposito cauzionale per i clienti che non scelgono di avvalersi della bolletta online o altro tipo di garanzie.
Le tempistiche per il disbrigo della pratica sono relativamente brevi, salvo problemi dovuti a documenti non corretti. In media, dal momento in cui si consegnano tutti i documenti all’azienda, dovrebbero volerci almeno 5 giorni lavorativi, sia per l’energia elettrica che per il gas. Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta il venditore comunicherà l’accettazione al cliente (se i dati son corretti, altrimenti comunicherà i problemi). Entro 2 giorni lavorativi, invece, verranno effettuate le comunicazioni necessarie per la registrazione del nuovo contratto. Il venditore ha sempre l’obbligo di comunicare il ricevimento della richiesta e avviare al più presto le pratiche necessaria a fare il passaggio.
Il fornitore luce può rifiutare la richiesta di voltura con cambio fornitore?
L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente, indica diversi motivi per i quali un fornitore ha diritto di rifiutare un nuovo cliente che fa richiesta di una voltura in un contratto già attivo presso il venditore o che richiede di passare al nuovo gestore da uno precedente. In generale, in tutti i sistemi di fornitura dell’energia elettrica (cioè Mercato Libero, Maggior Tutela o altri sistemi di Tutela), il gestore del servizio può respingere a richiesta in mancanza dei documenti necessari che attestino il diritto del nuovo utente a fare il cambio.
Ad esempio, la mancanza di un “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”, come un atto di proprietà, di successione, di acquisto, o un contratto di affitto o di usufrutto regolari, e quindi l’impossibilità di dimostrare che si ha il diritto di gestire l’utenza luce, porterà al rifiuto della domanda di voltura o cambio fornitore.
Nel Mercato Libero è inoltre possibile vedersi rifiutare il passaggio al nuovo operatore in caso di morosità o di frequenti passaggi a un nuovo operatore negli ultimi 12 mesi. In questi casi, il fornitore può rifiutare il nuovo cliente perché non ritiene conveniente o sicuro intraprendere un rapporto commerciale con il richiedente. Il fornitore può accettare con riserva, in caso di morosità, a patto che il nuovo cliente ripaghi i debiti ai vecchi gestori. In caso contrario l’utente verrà preso in carico dal Sistema di Maggior Tutela o di Salvaguardia, per quanto riguarda la fornitura elettrica.